CAPO 1°
NATURA GIURIDICA - SEDE - FINI - COMPRENSORIO - PERIMETRO

Art. 1 - NATURA GIURIDICA - SEDE

II Consorzio di Bonifica EUGANEO costituito con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.  1228 del 7 marzo 1978, è retto dal presente Statuto.
II Consorzio, ente di diritto pubblico – ai sensi dell'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, e dell'art. 2 della Legge Regionale 13 gennaio 1976 n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni – ha sede in ESTE.

Art. 2 - FINALITA’

Il Consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali a fini economici e sociali nell’ambito della complessiva opera di programmazione incidente sul territorio e sugli insediamenti umani ivi stabiliti.

In particolare provvede:

a) alla predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale ed ai suoi aggiornamenti, in coordinamento con i piani di bacino, la programmazione regionale, gli strumenti urbanistici vigenti, nei modi stabiliti dalle leggi statali  n.183/1989, n. 36/1994, dal decreto legislativo n. 152/1999 e dalle leggi regionali n. 3/1976, n. 1/1991 e n. 25/1996;

b) ad assicurare la sua partecipazione all'elaborazione dei piani territoriali ed urbanistici, nonché dei piani e programmi di difesa dell'ambiente contro gli inquinamenti;

c) all'esecuzione delle opere di bonifica, delle opere idrauliche e delle opere relative ai corsi d’acqua naturali pubblici non classificati facenti parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione e di ogni altra opera pubblica di interesse del comprensorio, ivi comprese l’ultimazione, il completamento funzionale e l’estendimento delle opere irrigue e  di quelle di accumulo di acque aventi funzione anche di difesa del suolo da esondazioni, quelle di provvista e di distribuzione  di acqua per usi plurimi, quelle di ravvenamento delle falde sotterranee e di regolazione e salvaguardia della qualità e quantità dei corsi d’acqua superficiali, nonché il ripristino, l’adeguamento e l’ammodernamento delle esistenti opere idrauliche ed irrigue, di competenza dello Stato, della Regione o di altri Enti territoriali, affidate in concessione;

d) alla manutenzione ed all'esercizio delle opere di cui alla precedente lettera c);

e) alla vigilanza sull'adempimento delle direttive del Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale;

f) a concorrere alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale, di difesa del suolo, di risanamento delle acque - anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e della fitodepurazione - di fruizione e gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, di tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi;

g) a concorrere all’azione pubblica di manutenzione e tutela del territorio, di conservazione delle risorse primarie nonchè di difesa dei sistemi di interesse naturalistico e ambientale;

h) a contribuire all’azione pubblica per la tutela delle acque destinate all’irrigazione e di quelle defluenti nella rete di bonifica, nonchè a concorrere ad individuare lo stato e le eventuali fonti di inquinamento e le opere e le azioni da attuare per il monitoraggio delle acque;

i) al riutilizzo, in collaborazione con gli Enti pubblici e privati interessati, dei reflui provenienti dalla depurazione e dal disinquinamento delle acque, collaborando al completamento della depurazione;

j) ad esercitare le funzioni previste per i Consorzi di utilizzazione idrica in armonia con le direttive dell’Autorità di Bacino, sotto l’osservanza e con i benefici delle relative leggi speciali, nonché a collaborare con le Autorità ed i Soggetti gestori del servizio idrico integrato;

k) ad assumere in nome e per conto dei proprietari interessati, su loro richiesta ovvero su disposizione della Giunta Regionale, l'esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata e di tutte le altre opere di interesse particolare di un solo fondo o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite e mantenute le opere pubbliche di bonifica;

l) all'assistenza dei consorziati nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione nonché, su richiesta e in nome e per conto degli interessati, nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario e nel conseguimento delle relative provvidenze;

m) a coordinare le iniziative a carattere territoriale inerenti lo scolo delle acque e la gestione  della risorsa idrica anche per quanto attiene la realizzazione delle opere aziendali e interaziendali, curandone eventualmente anche la progettazione e la direzione dei lavori;

n) a  coordinare gli interventi di emergenza conseguenti a calamità naturali  o eccezionali avversità atmosferiche;

o) ad assumere, ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione, tenendo distinte le rispettive gestioni, le funzioni di consorzio di miglioramento fondiario sotto l’osservanza delle relative leggi speciali;

p) a partecipare ad Enti, Società ed Associazioni, la cui attività rivesta interesse per la bonifica e per l’irrigazione, nonché per la tutela delle acque e dell’ambiente;

q) ad ogni altra azione per la protezione del suolo, per la salvaguardia dell’ambiente, per la tutela e l’uso plurimo delle acque.

Art. 3 - COMPRENSORIO

II comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale totale di Ha. 70.170.00.00

OMISSIS

Per la delimitazione territoriale, si veda la cartina del Comprensorio.

Art. 4 - PERIMETRO DEL COMPRENSORIO E PERIMETRO DI CONTRIBUENZA

OMISSIS

Per la delimitazione territoriale, si veda la cartina del Comprensorio.

CAPO 2°
 ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 5 - ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

  • il Consiglio;
  • la Giunta;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Revisori dei conti.

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