
Sezione 1 - IL CONSIGLIO
II Consiglio è composto da:
- trenta consiglieri eletti, fra gli aventi diritto
al voto, dall'Assemblea dei proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio
consortile e dagli altri soggetti indicati dalle disposizioni di legge, iscritti nel
catasto dell'Ente e tenuti a pagare il contributo consortile;
- un rappresentante per ciascuna Provincia e
Comunità Montana ricadente in tutto o in parte nel comprensorio consortile;
- un rappresentante della Regione.
Le norme disciplinanti
l'elettorato attivo e passivo e le operazioni elettorali sono contenute nella Legge
Regionale 13 gennaio 1976 n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni e nel
regolamento per le elezioni.
II Consiglio determina
l'indirizzo amministrativo del Consorzio e ne controlla l'attuazione; esercita la potestà
regolamentare attribuitagli dalle leggi e dallo Statuto; approva i piani e programmi
dell'attività consortile.
Spetta al Consiglio:
a) eleggere nel suo interno, con separate votazioni, adottate a maggioranza dei presenti,
il Presidente, il Vice Presidente e i cinque componenti della Giunta;
b) eleggere due revisori dei conti effettivi e due supplenti;
c) fissare gli emolumenti spettanti ai componenti degli organi consorziali, nel
rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Giunta Regionale;
d) adottare lo Statuto e le sue eventuali modifiche;
e) adottare i regolamenti d'amministrazione, il piano di organizzazione variabile e le
eventuali modifiche;
f) approvare il programma triennale dei lavori pubblici ed i suoi eventuali aggiornamenti
annuali;
g) approvare il programma annuale di attività del Consorzio unitamente al bilancio
preventivo;
h) adottare il regolamento per le elezioni;
i) predisporre il Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale;
j) convocare I'Assemblea per le elezioni del Consiglio;
k) formulare le proposte ed esprimere i pareri indicati all'art. 13 della Legge Regionale
13 gennaio 1976 n. 3;
l) delimitare il perimetro consortile di contribuenza; adottare il piano di classifica per
il riparto provvisorio e definitivo delle spese d'esecuzione, manutenzione ed esercizio
delle opere in gestione al consorzio, nonché degli oneri generali di funzionamento;
m) deliberare il bilancio preventivo e le relative variazioni
n) deliberare il conto consuntivo e le variazioni dei Residui Attivi e Passivi;
o) deliberare l'assunzione di mutui, salvo il disposto del successivo art. 10 lett. l);
p) approvare il Capitolato per lassegnazione del Servizio di Tesoreria;
q) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dalla Giunta;
r) deliberare, in riguardo al perseguimento delle finalità dell'ente, sull'acquisto e
sull'alienazione di beni immobili, nonché sulla costituzione, modificazione ed estinzione
degli altri diritti reali immobiliari;
s) deliberare la costituzione, nel suo interno, di commissioni aventi compito di istruire
e riferire, in sede consultiva, su materie di sua competenza;
t) deliberare la partecipazione, con responsabilità limitata, ad Enti, Società ed
Associazioni, la cui attività rivesta interesse per la bonifica e per lirrigazione,
nonché per la tutela delle acque e dellambiente;
u) deliberare la decadenza dalle cariche qualora ricorrano le condizioni di cui
allart. 18.
II Consiglio si riunisce di
diritto almeno due volte all'anno.
Le riunioni del Consiglio hanno luogo nella sede del Consorzio o in altro edificio idoneo
allo scopo.
La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente, con preavviso, mediante lettera
raccomandata, spedita almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'atto di convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed indicare il luogo, il giorno
e l'ora della riunione.
In caso d'urgenza, la convocazione deve essere disposta con preavviso di quarantotto ore,
esclusi i giorni festivi, mediante comunicazione telegrafica.
Almeno quarantotto ore prima della riunione, esclusi i giorni festivi e quelli non
lavorativi, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno
depositati presso la Segreteria del Consorzio, a disposizione dei consiglieri.
Il Consiglio è altresì convocato, mediante lettera raccomandata e con indicazione degli
argomenti da trattare, su richiesta della maggioranza dei componenti la Giunta o di almeno
un quinto dei consiglieri in carica o del Collegio dei revisori dei conti ai sensi del
successivo art. 28, ultimo comma.
Il Consiglio si riunisce in prima seduta entro 50 giorni dalla data delle operazioni
elettorali, su convocazione del Presidente uscente.
Assume la presidenza provvisoria il consigliere eletto con il più alto numero di voti
preferenziali.
Nella prima riunione il Consiglio procede all'elezione del Presidente, del Vicepresidente
e dei componenti la Giunta.
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