Sezione 2 - GIUNTA

Art. 9 - COMPOSIZIONE

La Giunta è composta dal Presidente del Consorzio, dal Vicepresidente e da cinque altri membri eletti ai sensi dell'art. 7 lett. a), nonché dal rappresentante della Regione.

Art. 10 - COMPITI

Spetta alla Giunta:

a) approvare l'elenco degli aventi diritto al voto;
b) nominare i componenti dei seggi elettorali;
c) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti alla Autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
d) predisporre la Statuto, i regolamenti di amministrazione, il piano d’organizzazione variabile e il regolamento per le elezioni;
e) provvedere alla costituzione, modificazione e risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dipendente;
f) predisporre il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le relative relazioni;
g) deliberare, con riguardo ai capitoli delle spese correnti suddivisi in articoli, gli scostamenti degli stanziamenti che, nell’ambito di ogni singolo capitolo, non alterano il totale generale del capitolo stesso;
h) definire il Piano esecutivo di gestione e le sue variazioni;
i) deliberare sui ruoli di contribuenza,  sulla base dei piani di classifica di cui all'art. 7 lett. l) e del bilancio preventivo, deliberati dal Consiglio;
j) definire le unità organizzative da qualificare come centri di responsabilità, individuare i rispettivi responsabili e procedere agli aggiornamenti che le modificazioni della situazione organizzativa rendono periodicamente necessari; 
k) deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia, per lo svolgimento di operazioni necessarie per l'adempimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di crediti nei confronti dello Stato, della Regione, di Enti e di privati;
l) deliberare sull'assunzione di mutui, garantiti da delegazioni sui contributi, per la copertura della quota di costo delle opere pubbliche e private a carico dalla proprietà;
m) deliberare sui progetti, le perizie di variante e le relative domande di concessione;
n) disporre sull'affidamento dei lavori e delle forniture, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamento;
o) deliberare sugli accordi di programma fra i Consorzi e le altre Autorità Locali per definire in modo integrato e coordinato questione di interesse comune;
p) disporre per l’aggiornamento del catasto consortile, nonché dell’elenco degli scarichi nei canali consortili e dei relativi atti di concessione;
q) predisporre ed aggiornare il piano per l’organizzazione dei servizi di emergenza del settore della bonifica che indica, fra l’altro, l’apparato organizzativo preposto al funzionamento delle strutture di bonifica, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 9 del 1983 e successive modifiche ed integrazioni;
r) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni dei beni immobili, secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamento;
s) proclamare i risultati delle votazioni dell'Assemblea e gli eletti;
t) dare attuazione agli indirizzi generali approvati dal Consiglio;
u) provvedere sulle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziali, sempreché non ritenga di sottoporle all'esame del Consiglio – dandone notizia al Consiglio stesso nell’adunanza immediatamente successiva.

Art. 11 - PROVVEDIMENTI D’URGENZA

In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio, la Giunta può deliberare sulle materie di competenza del Consiglio stesso, limitatamente alle variazioni di bilancio di cui all’art.7 lettera m).
Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio alla sua riunione immediatamente successiva.

Art. 12 - CONVOCAZIONE

La Giunta viene convocata almeno sei volte all'anno dal Presidente. Deve altresì essere convocata quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con I'indicazione degli argomenti da trattare.
Le riunioni della Giunta avranno luogo nella sede consorziale.
La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai componenti almeno quattro giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, esclusi i giorni festivi. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché I'ordine del giorno.
In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma non meno di due giorni prima della data della riunione.
II Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione telegrafica ai componenti la Giunta almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, con esclusione dei giorni festivi.
Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei componenti, almeno un giorno libero prima dell'adunanza, con l’esclusione dei giorni festivi e di quelli non lavorativi.

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