
Sezione 4 - DISPOSIZIONI
COMUNI
Art. 15 - ACCETTAZIONE CARICHE ELETTIVE |
L'elezione si perfeziona con la
proclamazione degli eletti, come previsto dal precedente art. 10 lett. s).
Alla convalida della elezione dei Consiglieri provvede il Consiglio nella prima seduta.
L'elezione a Presidente, Vicepresidente e a componente della Giunta si perfeziona con
I'accettazione della carica dichiarata seduta stante al Consiglio o comunicata ai
Consorzio con lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del
risultato delle elezioni.
La carica di Presidente può essere assunta dallo stesso soggetto per non più di due
mandati consecutivi.
In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, di Vicepresidente o componente
della Giunta, il Consiglio procederà a nuova elezione.
Art.
16 - DURATA CARICHE ELETTIVE |
I componenti degli organi del
Consorzio restano in carica cinque anni.
Il quinquennio decorre per tutti gli organi dalla data di scadenza formale dei precedenti
organi.
Le elezioni del Consiglio potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente
il compimento del quinquennio.
Art.
17 - SCADENZA CARICHE ELETTIVE |
I componenti il Consiglio entrano
in carica all'atto della scadenza dell'amministrazione uscente.
II Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti la Giunta entrano in carica
all'atto dell'accettazione di cui al precedente art. 15.
Gli organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione interinale
del Consorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione sino
all'effettivo insediamento dei nuovi corrispondenti organi.
Art. 18 - CESSAZIONE CARICHE ELETTIVE |
La cessazione dalla carica di
consigliere può avvenire, oltre che per scadenza o scioglimento anticipato del Consiglio,
per le seguenti cause:
- dimissioni;
- decadenza, che viene pronunciata dal Consiglio
quando sia venuto meno uno dei requisiti di eleggibilità;
- annullamento dell'elezione per mancanza di un
requisito di capacità od eleggibilità o per irregolarità delle operazioni elettorali;
- per accertato impedimento di carattere permanente;
- per mancata partecipazione al Consiglio o alla
Giunta per tre volte consecutive, senza giustificato motivo;
- per inottemperanza all'obbligo previsto dal
successivo art. 23.
Art.
19 DIMISSIONI E DECADENZA DALLE CARICHE |
Le dimissioni devono essere
rassegnate con lettera raccomandata indirizzata al Consorzio.
Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo consortile; sono irrevocabili, non
necessitano di presa datto e sono immediatamente efficaci.
La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio, previa comunicazione dei
motivi all'interessato.
Art.
20 - VACANZA DELLE CARICHE |
II seggio che rimanga vacante per
qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito con Deliberazione del Consiglio
da adottarsi entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla vacanza del seggio -
al candidato che, nella stessa lista, segue immediatamente l'ultimo eletto.
I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.
Quando il Presidente, il Vicepresidente od alcuno dei componenti la Giunta cessino dalla
carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro un mese il Consiglio per
provvedere alla loro sostituzione.
Nel caso che il numero dei componenti assegnati al Consiglio scenda al di sotto della
maggioranza, dovrà essere convocata l'assemblea degli elettori per il rinnovo del
Consiglio stesso, secondo le disposizioni e procedure previste nella Legge Regionale n.
3/1976 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel regolamento delle elezioni.
Art. 21 - VALIDITA ADUNANZE |
Le adunanze del Consiglio, salvo
che non sia prescritta una maggioranza speciale, sono valide con la presenza della
maggioranza dei componenti elettivi, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.
Le adunanze della Giunta, salvo che non sia prescritta una maggioranza speciale, sono
valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, tra cui il Presidente o
il Vicepresidente.
Le adunanze del Consiglio e della Giunta non sono pubbliche.
Art. 22 - SEGRETERIA ORGANI CONSORZIALI |
Il Direttore del Consorzio
assiste alle sedute del Consiglio e della Giunta con voto consultivo.
La Segreteria degli Organi Consorziali viene svolta dal Direttore o da funzionario da lui
delegato.
Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti i componenti gli organi, il Direttore o
altro Funzionario presente alla seduta, linteressato dovrà assentarsi; e, qualora
trattasi del Segretario, le funzioni di questultimo saranno assunte dal più giovane
dei presenti.
Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute del Consiglio e della Giunta altri
funzionari del Consorzio od estranei, perché forniscano chiarimenti su determinati
argomenti.
Il Consigliere o il componente la
Giunta che, in merito alloggetto di una determinata deliberazione abbia, per conto
proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve assentarsi
temporaneamente dalla riunione.
La violazione dellobbligo fissato al precedente comma comporta la decadenza da tutte
le cariche consorziali, ferma restando la responsabilità per danni, oltreché la
possibilità di annullamento della deliberazione nellipotesi in cui, senza il voto
di chi doveva astenersi, non si fosse raggiunta la maggioranza prescritta.
Di regola le votazioni sono
palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei
presenti ne faccia richiesta.
Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei
presenti, salvo che non sia prescritta una speciale maggioranza.
Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora
permanga la parità, il voto del Presidente viene computato come doppio, sempreché serva
a raggiungere la maggioranza di cui al comma precedente.
Art. 25 - VERBALI ADUNANZE |
Per ogni adunanza viene redatto
dal Segretario un verbale, il quale dovrà contenere la data, lora e il luogo
delladunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli
intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti
allordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di
coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatto
richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora
in cui viene chiusa la riunione.
I verbali sono firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di segretario,
nonché dagli eventuali scrutatori.
Art. 26 - PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI |
Le deliberazioni degli organi
consorziali debbono essere pubblicate nell'Albo del Consorzio per tre giorni liberi
consecutivi esclusi i festivi e i non lavorativi non oltre il decimo giorno successivo
alla data della loro adozione.
Le deliberazioni di cui sia dichiarata l'urgenza sono pubblicate solamente nel giorno
immediatamente successivo che non sia festivo o non lavorativo.
Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti, per due
giorni successivi a quello di pubblicazione, a disposizione di chiunque vi abbia interesse
in conformità a quanto disposto nella legge n. 241/1990 e successive e nel Regolamento
Consortile che disciplina le modalità di accesso e i casi di esclusione dallaccesso
ai documenti amministrativi del Consorzio.
Art.
27 - COPIA DELIBERAZIONI |
Gli interessati possono prendere
visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo
pagamento delle relative spese, copia delle medesime, ai sensi del Regolamento consortile
per la disciplina delle modalità di accesso e dei casi di esclusione del diritto di
accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.
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