Sezione 4 - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 15 - ACCETTAZIONE CARICHE ELETTIVE

L'elezione si perfeziona con la proclamazione degli eletti, come previsto dal precedente art. 10 lett. s).
Alla convalida della elezione dei Consiglieri provvede il Consiglio nella prima seduta.
L'elezione a Presidente, Vicepresidente e a componente della Giunta si perfeziona con I'accettazione della carica dichiarata seduta stante al Consiglio o comunicata ai Consorzio con lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.
La carica di Presidente può essere assunta dallo stesso soggetto per non più di due mandati consecutivi.
In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, di Vicepresidente o componente della Giunta, il Consiglio procederà a nuova elezione.

Art. 16 - DURATA CARICHE ELETTIVE

I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni.
Il quinquennio decorre per tutti gli organi dalla data di scadenza formale dei precedenti organi.
Le elezioni del Consiglio potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio.

Art. 17 - SCADENZA CARICHE ELETTIVE

I componenti il Consiglio entrano in carica all'atto della scadenza dell'amministrazione uscente.
II Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti la Giunta entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente art. 15.
Gli organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione sino all'effettivo insediamento dei nuovi corrispondenti organi.

Art. 18 - CESSAZIONE CARICHE ELETTIVE

La cessazione dalla carica di consigliere può avvenire, oltre che per scadenza o scioglimento anticipato del Consiglio, per le seguenti cause:

  • dimissioni;
  • decadenza, che viene pronunciata dal Consiglio quando sia venuto meno uno dei requisiti di eleggibilità;
  • annullamento dell'elezione per mancanza di un requisito di capacità od eleggibilità o per irregolarità delle operazioni elettorali;
  • per accertato impedimento di carattere permanente;
  • per mancata partecipazione al Consiglio o alla Giunta per tre volte consecutive, senza giustificato motivo;
  • per inottemperanza all'obbligo previsto dal successivo art. 23.

Art. 19 – DIMISSIONI E DECADENZA DALLE CARICHE

Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata indirizzata al Consorzio.
Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo consortile; sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio, previa comunicazione dei motivi all'interessato.

Art. 20 - VACANZA DELLE CARICHE

II seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito con Deliberazione del Consiglio – da adottarsi entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla vacanza del seggio - al candidato che, nella stessa lista, segue immediatamente l'ultimo eletto.
I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.
Quando il Presidente, il Vicepresidente od alcuno dei componenti la Giunta cessino dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro un mese il Consiglio per provvedere alla loro sostituzione.
Nel caso che il numero dei componenti assegnati al Consiglio scenda al di sotto della maggioranza, dovrà essere convocata l'assemblea degli elettori per il rinnovo del Consiglio stesso, secondo le disposizioni e procedure previste nella Legge Regionale n. 3/1976 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel regolamento delle elezioni.

Art. 21 - VALIDITA’ ADUNANZE

Le adunanze del Consiglio, salvo che non sia prescritta una maggioranza speciale, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti elettivi, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.
Le adunanze della Giunta, salvo che non sia prescritta una maggioranza speciale, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.
Le adunanze del Consiglio e della Giunta non sono pubbliche.

Art. 22 - SEGRETERIA ORGANI CONSORZIALI

Il Direttore del Consorzio assiste alle sedute del Consiglio e della Giunta con voto consultivo.
La Segreteria degli Organi Consorziali viene svolta dal Direttore o da funzionario da lui delegato.
Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti i componenti gli organi, il Direttore o altro Funzionario presente alla seduta, l’interessato dovrà assentarsi; e, qualora trattasi del Segretario, le funzioni di quest’ultimo saranno assunte dal più giovane dei presenti.
Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute del Consiglio e della Giunta altri funzionari del Consorzio od estranei, perché forniscano chiarimenti su determinati argomenti.

Art. 23 - ASTENSIONI

Il Consigliere o il componente la Giunta che, in merito all’oggetto di una determinata deliberazione abbia, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve assentarsi temporaneamente dalla riunione.
La violazione dell’obbligo fissato al precedente comma comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferma restando la responsabilità per danni, oltreché la possibilità di annullamento della deliberazione nell’ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi, non si fosse raggiunta la maggioranza prescritta.

Art. 24 - VOTAZIONI

Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.
Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che non sia prescritta una speciale maggioranza.
Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, il voto del Presidente viene computato come doppio, sempreché serva a raggiungere la maggioranza di cui al comma precedente.

Art. 25 - VERBALI ADUNANZE

Per ogni adunanza viene redatto dal Segretario un verbale, il quale dovrà contenere la data, l’ora e il luogo dell’adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all’ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.
I verbali sono firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di segretario, nonché dagli eventuali scrutatori.

Art. 26 - PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni degli organi consorziali debbono essere pubblicate nell'Albo del Consorzio per tre giorni liberi consecutivi esclusi i festivi e i non lavorativi non oltre il decimo giorno successivo alla data della loro adozione.
Le deliberazioni di cui sia dichiarata l'urgenza sono pubblicate solamente nel giorno immediatamente successivo che non sia festivo o non lavorativo.
Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti, per due giorni successivi a quello di pubblicazione, a disposizione di chiunque vi abbia interesse in conformità a quanto disposto nella legge n. 241/1990 e successive e nel Regolamento Consortile che disciplina le modalità di accesso e i casi di esclusione dall’accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.

Art. 27 - COPIA DELIBERAZIONI

Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, ai sensi del Regolamento consortile per la disciplina delle modalità di accesso e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.

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