Sezione 5 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 28 - COSTITUZIONE, FUNZIONI, DURATA

II Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra gli iscritti nei Registri dei Revisori Contabili, nell’Albo dei Dottori Commercialisti o nell’Albo dei Ragionieri.
La Giunta Regionale nomina uno dei membri effettivi con il compito di presiedere il collegio; gli altri due membri effettivi e i due membri supplenti sono eletti dal Consiglio.
Non possono essere eletti alla carica di revisore dei conti e se nominati decadono dall'Ufficio:

  • i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
  • i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
  • coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata della interdizione;
  • coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
  • coloro che abbiano riportato condanne che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
  • coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
  • coloro che hanno liti pendenti col Consorzio;
  • coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
  • coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora.

Non possono inoltre essere eletti revisori i componenti il Consiglio, i dipendenti e gli ex dipendenti del Consorzio che percepiscono la pensione consortile, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.
I componenti il Collegio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei revisori dei conti:

  • vigila sulla gestione del Consorzio;
  • presenta al Consiglio una relazione sul bilancio preventivo, sulle relative variazioni e sul rendiconto consuntivo;
  • accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
  • esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.

II Collegio dei revisori dei conti assiste alle adunanze del Consiglio.
Il presidente del collegio o altro revisore dal primo di volta in volta delegato, assiste alle adunanze della Giunta.
I revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone successiva, immediata comunicazione scritta al presidente del Collegio.
II revisore che, senza giustificato motivo, manchi a tre riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica.
In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio provvede alla sostituzione dei revisori effettivi e supplenti entro tre mesi dalla vacanza. I revisori cosi nominati decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
I revisori supplenti - con precedenza al più anziano di età - sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more della emanazione del provvedimento d'integrazione del Collegio di cui al comma precedente.
Delle riunioni del Collegio dei revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.
II Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
Qualora il Collegio dei revisori dei conti accerti gravi irregolarità dovrà chiedere al Presidente l'immediata convocazione del Consiglio, ai sensi del precedente art. 8.

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